Le novità del decreto antifrode
Con l'approvazione del Decreto antifrodi Il Governo ha introdotto un nuovo visto di conformità dei costi fatturati al cliente finale per tutte le comunicazioni di cessione del credito, a partire dal 12 novembre cioè senza nessun periodo transitorio.
Il Governo non ha però specificato come i fiscalisti devono fare questo visto e in questi giorni l'Agenzia dell'Entrate ha prima bloccato l'invio delle comunicazioni e poi, una volta sbloccato, non ha fornito queste informazioni impedendo indirettamente a tutti i fiscalisti la trasmissione degli atti: tutt'Italia è ferma in attesa di una circolare, tuttavia:
L'agenzia dell'Entrate, sotto la pressione del malcontento delle imprese, ha appena pubblicato delle FAQ sul proprio sito che finalmente iniziano a dipanare diversi dubbi circa l'applicazione del Decreto antifrode e, di fatto, confermano in pieno la nostra linea interpretativa.
In sintesi:
1. Tutte le pratiche le cui comunicazioni sono state inviate all'Agenzia prima del 12 novembre sono regolari anche senza visto.
2. Sono altresì ritenute valide, pur senza visto di conformità, le pratiche che sono state inoltrate successivamente ma che abbiano fattura, bonifico e un accordo tra installatore e cliente finale datati antecedentemente il 12. Sarà possibile trasmettere le relative comunicazioni all'agenzia dell'Entrate dal
26 novembre.
3. Fino a quando non verrà pubblicato il nuovo prezziario indicato dal Decreto Antifrodi sarà possibile redigere i visti di conformità basandosi, come avevamo anticipato, sul prezziario DEI e sull'allegato I del Decreto requisiti tecnici.
Pertanto, fatte salve interpretazioni diverse e/o ulteriori modifiche:
Per tutti coloro che hanno Fattura e Bonifico datati prima del 12 novembre è opportuno facciano firmare e utilizzino un contratto (ad esempio quello che abbiamo fornito nei giorni scorsi) per dimostrare gli accordi tra cedente e cessionario (cliente e installatore).
E' opportuno, noi lo stiamo già facendo, procedere con le asseverazioni dei costi e il relativo visto di conformità per Bonus casa 50% in modo del tutto analogo a quanto già oggi per l' Ecobonus 65% fino all'uscita del nuovo prezziario.
Inoltre, Per i nuovi lavori è preferibile:
Temporeggiare spiegando al cliente la verità che abbiamo citato sopra ma ricordando che ha sempre la possibilità di mettere in detrazione l'intervento.
Integrare il preventivo con una clausola di forza maggiore che tuteli l'impresa di un caso di modifiche legislative.
Far sottoscrivere un contratto contenente sia la stessa clausola di forza maggiore che quella di salvaguardia dove il cliente s'impegna a saldare completamente la fattura in caso di eventi avversi che impediscono la cessione del credito.
Attenzione: queste circostanze stanno anche alimentando speculazioni da parte di soggetti che sfruttano l'ansia degli installatori per offrire il visto conformità, per altro a costi di centinaia di euro.
In primo luogo oggi nessuno può oggettivamente redigerlo, in secondo la valutazione dei costi non è solamente di competenza di un fiscalista ma, soprattutto, le modifiche al Decreto potrebbero addirittura annullare l'obbligo di visto per determinate categorie di interventi.
Clicca qui per scaricare sia il contratto che la clausola da mettere nei preventivi.
Naturalmente vi informeremo prontamente degli sviluppi anche con webinar infrasettimanali.
Per ulteriori informazioni potete consultare Xenex ai seguenti recapiti:
Daniele Vecchi
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